Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Art. 2.
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Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21o anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2.
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Nel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione degli elettori che sono incorsi nelle incapacità di cui ai nn. 3, 9 e 10 dell'art. 2 e di
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Le deliberazioni della Commissione comunale relative alle variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 devono essere notificate agli interessati entro dieci
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; 2) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per l'iscrizione o per la cancellazione, anche quando
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) i tre elenchi di cui all'art. 13 corredati di tutti i documenti relativi; 2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi
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di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 e non oltre il quindicesimo giorno
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una incapacità previste dall'art. 2, il sindaco notifica per scritto la decisione della Commissione comunale, indicandone i motivi, non oltre dieci
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variazioni se non in conseguenza: 1) della morte dell'elettore; 2) della perdita della cittadinanza italiana. Le circostanze di cui al presente ed al
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Non sono elettori: 1) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente; 2) i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento, ma non